| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 23/12/1996 n. 66213. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47. É fatta salva l'applicazione dell'articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati. 15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all'autorità giudiziaria ed al consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione. 16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed e- dilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche. 17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento. 18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento. 19. Al comma 10 dell'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, la lettera c) é sostituita dalla seguente: 'c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell'attività, ad esclusione di quella per l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;'". 20. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 é sostituito dal seguente: 'Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazioné". 61. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 luglio 1994 n. 468, 27 settembre 1994 n. 551, 25 novembre 1994 n. 649, 26 gennaio 1995 n. 24, 27 marzo 1995 n. 88, 26 maggio 1995 n. 193, 26 luglio 1995 n. 310, 20 settembre 1995 n. 400, 25 novembre 1995 n. 498, 24 gennaio 1996 n. 30, 25 marzo 1996 n. 154, 25 maggio 1996 n. 285, 22 luglio 1996 n. 388, e 24 settembre 1996 n. 495. 62. La Commissione di cui all'articolo 7 del decreto legge 24 settembre 1996 n. 495, é autorizzata a completare l'esame delle istanze pervenute entro la data stabilita del 30 settembre 1996". 63. Le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60, per gli anni 1993 e 1994, quantificate al 31 dicembre 1994 in lire 1.417 miliardi, sono così utilizzate: a) lire 300 miliardi per i programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, come modificato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 4 febbraio 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 1994 e n. 55 del 7 marzo 1995, che verranno versati all'entrata dello Stato per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici di cui al comma 71; b) lire 200 miliardi per i programmi di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 457, con le modalità di cui al punto 4.3. della delibera CIPE 10 gennaio 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1995; c) lire 100 miliardi per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali quali nuclei di nuova formazione, nuclei familiari con portatori di handicap, nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo o già eseguito, nuclei familiari coabitanti, in particolare nelle aree ad alta tensione abitativa; d) lire 800 miliardi, da ripartire fra le regioni ai sensi della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1994, da utilizzare per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, nonché per la realizzazione, con le modalità previste dall'articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, e successive modificazioni, di alloggi da cedere in locazione per uso abitativo al fine di garantire la mobilità dei lavoratori dipendenti. A quest'ultima finalità le regioni destinano una quota non superiore al 25 per cento dei suddetti fondi; e) lire 17 miliardi per la finalità di cui ai commi 78 e 79. 64. Con i fondi di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 457, possono essere finanziati ulteriori interventi di riqualificazione urbana purché essi vengano effettuati in ambiti a prevalente insediamento di edilizia residenziale pubblica, o all'interno delle zone omogenee A e B, come definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968 n. 97. 65. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti e dettati i criteri per l'individuazione delle particolari categorie sociali destinatarie degli interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata di cui al comma 63, lettera c). I programmi straordinari di edilizia residenziale agevolata previsti dall'articolo 4 del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94, dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988 n. 67, relativi all'annualità 1989, i cui lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge per il mancato rilascio della concessione edilizia, devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di inizio dei lavori entro tale data, il segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), nei trenta giorni successivi, trasmette alle regioni l'elenco dei programmi per i quali non é stata rilasciata la concessione edilizia. Il presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nomina un commissario ad acta, il quale provvede entro i successivi trenta giorni al rilascio della concessione medesima. I commissari ad acta, nei dieci giorni successivi alla scadenza di tale ultimo termine, trasmettono al segretario generale del CER l'elenco dei programmi costruttivi per i quali é stata rilasciata la concessione edilizia. Per i programmi che non hanno ottenuto il rilascio della concessione, il segretario generale del CER procede alla revoca dei relativi finanziamenti. I programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata, previsti dall'articolo 4 del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94, i cui lavori non siano ancora iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro il 31 gennaio 1997. Nel caso di mancato inizio dei lavori entro tale data il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere all'operatore affidatario del programma, procede alla nomina di un commissario ad acta. In caso di mancato rilascio della concessione edilizia, si applica la procedura di cui al presente comma. 66. Ai programmi di edilizia sovvenzionata di cui al comma 65, per i quali i lavori non siano iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, pur essendo iniziati, non siano stati completati, si applicano, in deroga alle procedure finanziarie già stabilite nelle convenzioni stipulate tra il segretario generale del CER e gli operatori affidatari dei programmi suddetti, le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994. Per la quota parte di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i massimali di costo di cui ai decreti ministeriali vigenti nel periodo di esecuzione dei lavori. Alla copertura finanziaria delle disposizioni di cui sopra si provvede con le disponibilità derivanti dai fondi residui e dalle economie già realizzate sui programmi stessi, nonché con le minori spese derivanti dalle rinunce e revoche dai programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, previsti dall'articolo 4 del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94. Fatti salvi gli accantonamenti per adeguamento delle aliquote IVA, eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 457. 67. I finanziamenti per l'edilizia agevolata già assegnati in attuazione dei programmi straordinari previsti dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988 n. 67, resisi disponibili per effetto di provvedimenti di revoca o a seguito di rinuncia da parte dei soggetti beneficiari, sono utilizzati per l'assegnazione definitiva di contributi che sono stati già deliberati ai sensi delle stesse leggi. Eventuali somme non utilizzate sono destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 5 agosto 1978 n. 457. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, provvede ad accreditare al comune di Ancona il finanziamento di lire 30 miliardi, già stanziato con deliberazione CIPE 30 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1991 n. 189, per l'attuazione del programma di cui al decreto legge 14 dicembre 1974 n. 658, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1975 n. 7. Il decreto é emanato nelle stesse modalità dei decreti di accredito già disposti a favore del comune di Ancona, che dovrà provvedere all'utilizzo delle somme con le stesse modalità attuate in precedenza nel rispetto delle leggi emanate in conseguenza degli eventi sismici del gennaio 1972.
Pagina 18/44 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|